venerdì, novembre 30, 2007

Furto Smarrimento Sim Card Tre/Tim/Vodafone /Wind.

Quando si ha un furto del cellulare, uno smarrimento della Sim Card, bisogna capire subito se è uno "scherzo da prete", oppure una nostra leggerezza. Se fosse questi due motivi penso che con un po' di tranquillità, potremo sicuramente ritrovarli. Ma se la perdita di questi due elementi fosse dolosa o irrimediabile, beh!..Signori miei, neanche un clown così potrà mai farVi sorridere. Perchè una perdita di un prodotto sensibile come il cellulare è davvero un fatto di gravità estrema. Perchè può essere usato per scopi fraudolenti, o il credito in denaro, presente sul telefono sia usato utilizzato per scopi diversi dal nostro.
Cosa di meglio se segnalare su questo nostro blog una raccolta comoda di link per la tutela dell'utente. Un modo veloce per denunciare l'accaduto.

Quanto segue riguarda gli utenti di provider italiani, e per coloro che sono sul territorio della repubblica..Si prega di attenersi a quanto scritto

1) :
Procedura standard:

Blocco della SIM e del telefonino: Anche il telefono cellulare è ormai uno strumento di comunicazione a grandissima diffusione e come tale, soggetto spesso a furti soprattutto a danno di ragazzi e di anziani tra i quali è particolarmente usata la carta SIM ricaricabile. Anche in questo caso è possibile bloccare la carta SIM recandosi presso un punto vendita del gestore telefonico che provvederà a bloccare la SIM e restituire la somma ancora accreditata nella vostra ricarica. E' anche possibile bloccare il telefonino, rendendolo così inutilizzabile (anche con altre SIM) da coloro che l'hanno rubato. Anche in questo caso bisogna recarsi presso un punto vendita del nostro gestore telefonico comunicando il "codice IMEI" che di solito è riportato sulla scatola del telefonino e compilando un modulo apposito. Nel caso non si sia in possesso del codice, il gestore telefonico potrà comunque identificarlo se si segnalano quattro numeri telefonici chiamati con maggior frequenza. I codici dei cellulari rubati vengono inseriti in una "black list" e diventano inutilizzabili (non riconoscono più alcuna scheda SIM nazionale) nel territorio nazionale.


2) - Tim (Se hai una sim-card Tim clicca qua): http://www.tim.it/consumer/caring119/o5341/infoutile.do



3) - Wind (Se hai una sim-card Wind clicca qua):
http://155.libero.it/pls/portal30/w155.SostituzioneSim



4) - Vodafone (Se hai una sim-card Vodafone clicca qua):
http://www.vodafone.it/vodafone/trilogy/jsp/homePage.do?tabName=Contattaci+Vodafone&ty_skip_md=true



5) - Tre (Se hai una sim-card Tre clicca qua):
http://www.tre.it/assets/download/Furto_smarrimento_3.pdf



Inoltre:

9. COSA FARE IN CASO DI FURTO O SMARRIMENTO

Dal 1 luglio 2004 è, entrato in vigore l'accordo tra i gestori nazionali di telefonia mobile per rendere inutilizzabile il telefono cellulare in caso di furto o perdita anche se si cambia la SIM card.
LA PRIMA COSA CHE BISOGNA FARE ALL'ATTO CHE SI ACQUISTA UN CELLULARE E' ANNOTARSI IL NUMERO IMEI PER IDENTIFICARLO O LO SI LEGGE SULLO SCATOLO OPPURE DIRETTAMENTE DAL CELLULARE FACENDO *#06# .

QUANDO SI PROCEDE A FARE LA DENUNCIA ALLE AUTORITA' E' IMPORTANTE FAR ANNOTARE ANCHE IL NUMERO IMEI OLTRE AL MODELLO E AL NUMERO DI TELEFONO DELLA SCHEDA, POI CONCORDARE CON LA POLIZIA O I CARABINIERI SE E' NECESSARIO BLOCCARE L'IMEI O MENO. SE GLI AGENTI RITENGONO DI OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE DAL MAGISTRATO, LORO STESSI FARANNO LE INDAGINI E RINTRACCERANNO LA NUOVA SCHEDA INSERITA, SE INVECE NON VI DANNO SPERANZE ALLORA PROCEDETE SUBITO AL BLOCCO DEL TELEFONINI PRESSO TUTTI I GESTORI, TIM, OMNITEL WIND E TRE.

OPERATORI
DOCUMENTI RICHIESTI
MODULO DA COMPILARE
NUMERO DI FAX
INFORMAZIONI
TIM
MODULO COMPILATO
DENUNCIA DI FURTO
FOTOCOPIA DOCUMENTO D'IDENTITA'
Per privati: 800600119
Per aziende: 800423131
Per privati: 119
Per aziende: 800846900
OMNITEL
MODULO COMPILATO
DENUNCIA DI FURTO
FOTOCOPIA DOCUMENTO D'IDENTITA'
Per privati
e aziende:
800034651
Per privati: 190
Per aziende: 42323
WIND
MODULO COMPILATO
DENUNCIA DI FURTO
FOTOCOPIA DOCUMENTO D'IDENTITA'
Per privati: 800915844
Per aziende: 800915855

Per privati: 155
Per aziende: 1928
3
MODULO COMPILATO
DENUNCIA DI FURTO
FOTOCOPIA DOCUMENTO D'IDENTITA'
Presso un
rivenditore 3
Per privati
e aziende: 800179600
Per privati: 133
Per aziende: 139

Tratto da fonte originale: http://www.studiomarino.com/studiomarino_cellulari.htm


Nel caso aveste già fatto le procedure sopra indicate, dovrete anche segnalare la perdita del
telefonino anche alle forze dell'ordine. Sporgendo classica denuncia cartacea presso il più vicino commissariato, o caserma dei Carabinieri. Per accellerare i tempi potrete munirvi di un
prestampato presente in rete al seguente indirizzo:

Modulo di denuncia Carabinieri


giovedì, novembre 01, 2007

Telecom liberalizzava!!



Approvata offerta di interconnessione di riferimento per l’anno 2003

La Commissione per le infrastrutture e le reti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su proposta del Commissario relatore Vincenzo Monaci, ha oggi approvato l’Offerta di Riferimento per l’anno 2003 così come proposta da Telecom Italia lo scorso aprile.

Il listino presenta una riduzione dei prezzi di interconnessione in linea con quanto programmato dal sistema di network cap introdotto dall’Autorità nel mese di febbraio:

  1. paniere a livello SGU: -5,6%;

  2. paniere a livello SGT: -3,1%;

  3. paniere a livello doppio SGT: -1%

Relativamente ai servizi di accesso disaggregato l’Autorità ha approvato il canone mensile proposto nell’Offerta di Riferimento 2003 di 8,3€/mese per le due tipologie di servizio di unbundling "solo voce" e "voce+dati", che rappresenta una riduzione del 25% rispetto al valore del 2002.

L’Autorità ha ritenuto necessario disporre alcuni adeguamenti in merito a specifici servizi tra i quali i servizi di fatturazione, di raccolta da telefonia pubblica e di qualificazione dell’accesso disaggregato ADSL.

L’Autorità ha, inoltre, condiviso la proposta del Dipartimento Regolamentazione, basata sugli esiti della consultazione pubblica, di consentire agli operatori che investono in infrastrutture di accesso fino all’ultimo miglio di definire, negli accordi di interconnessione, prezzi di terminazione sulla propria rete indipendenti da quelli fissati nell’offerta di riferimento per l’incumbent.

"Nel mercato della telefonia fissa l’effettiva possibilità di fissare prezzi diversi di terminazione – ha dichiarato Monaci – rappresenta in Italia, come in altri Paesi, una condizione indispensabile per lo sviluppo della concorrenza e la sopravvivenza degli operatori che investono nel mercato dell’accesso. Grazie al meccanismo del network cap - ha evidenziato Monaci - l’Autorità è arrivata all’approvazione del listino con largo anticipo rispetto agli scorsi anni garantendo così maggiori certezze agli operatori ed al mercato. Giova sottolineare, infine, che l’Offerta di riferimento per l’anno 2004 dovrà essere presentata da Telecom Italia entro il 31 ottobre 2003".

Roma, 25 luglio 2003

Da Fonte Originale: http://www.agcom.it/comunicati/cs_250703.htm

T.A.R. e Telefonia


Installazione di antenne per i telefonini. Sulle concessioni edilizie, la decisione spetta ai sindaci

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, sentenza n 5639/2003


Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, sentenza n 5639/2003

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Sezione Seconda

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 3950/1997 proposto dalla Telecom Italia Mobile S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Sannino e Carlo Celani e presso il primo elettivamente domiciliata in Roma, al Viale Parioli n. 180;

C O N T R O

il Comune di Monte Romano, rappresentato e difeso dall'avv. Adolfo Calandrelli ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'avv. Stefania Casanova in Via Pompeo Trogo n. 21;

per l'annullamento

della delibera del Consiglio Comunale di Monte Romano n. 48 del 29.11.1996 con cui non è stata autorizzata l'installazione di una antenna ricetrasmittente e relative apparecchiature per telefonia mobile, come riportata nella istanza di concessione edilizia formalizzata in data 7.8.1996, e della nota del Sindaco del 7.2.1997 con cui è stata comunicata la predetta delibera;

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monte Romano;

Visti gli atti ed i documenti acquisiti con ordinanza presidenziale n. 46 dell'8.5.1997;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;Visti gli atti tutti della causa;Udito alla pubblica udienza del 14.5.2003 il consigliere Francesco RICCIO e udito, altresì, l'avv. Mario Sanino;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso, notificato il 22 marzo 1997 e depositato il successivo 29 marzo, l'interessata società ha impugnato gli atti meglio specificati in epigrafe perché lesivi del proprio interesse connesso alla regolare installazione di una stazione di trasmissione SRB per telefonia mobile nella località di Poggio Pascolaro del Comune di Monte Romano, anche in virtù dei pareri favorevoli del Comando Regionale Militare e del Comando Regione Aerea.

Al riguardo, la medesima ha prospettato i seguenti motivi di doglianza:

1) Violazione della L. 8.6.1990 n. 142 [1], della L. 28.1.1977 n. 10 [2], della L. 17.8.1942 n. 1150 [3] - Incompetenza - Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed in particolare per difetto di motivazione ed istruttoria e sviamento, poiché la reiezione dell'istanza di concessione edilizia sarebbe stata assunta da organo incompetente, quale è appunto il Consiglio Comunale;

2) Violazione e falsa applicazione della L. 28.2.1985 n. 47 [4], della L. 28.1.1977 n. 10, della L. 17.8.1942 n. 1150, della L. 7.8.1990 n. 241 [5] - Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed in particolare per difetto di motivazione e di istruttoria, contraddittorietà e sviamento, poiché le ragioni poste a fondamento della suddetta reiezione sarebbe diverse da quelle connesse alla non conformità urbanistica delle opere da assentire.

Dopo l'acquisizione della documentazione da parte dell'Amministrazione comunale intimata, la ricorrente, con atto notificato il 12 settembre 1997 e depositato il successivo 27 settembre, ha prospettato i seguenti motivi aggiunti:

Violazione e falsa applicazione della L. n. 1150/42 e della L. n. 47/85 - Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed in particolar modo per difetto di motivazione e carenza di istruttoria, difetto assolto dei presupposti - Sviamento di potere, poiché le opere indicate negli atti progettuali non sarebbero in conflitto con alcuna norma urbanistica del Comune di Monte Romano.

Si è costituito in giudizio la predetta Amministrazione comunale, la quale ha eccepito l'infondatezza delle doglianze prospettate.

DIRITTO

Il Collegio ritiene, oltre che assorbente e prevalente sulle altre censure, fondato il primo motivo di impugnazione con cui si prospetta il difetto di competenza dell'organo che ha emesso il provvedimento di diniego impugnato.

Il Sindaco, in sede di adozione dei provvedimenti in materia di concessioni edilizie, può introdurre nel relativo procedimento, oltre al parere, obbligatorio ma non vincolante della Commissione edilizia comunale, elementi di giudizio attinti anche all'esterno dell'organizzazione comunale, ma sempre previa audizione della stessa Commissione, nei confronti della quale, in caso contrario, verrebbe evidenziata una pregiudiziale sfiducia.

In sede di provvedimento in materia di concessione edilizia, non è ammissibile una sostituzione o sovrapposizione della volontà del Consiglio comunale a quella dell'organo competente (il Sindaco), dal momento che il relativo esame non implica né tollera valutazioni di politica amministrativa, bensì il solo riscontro della conformità dell'opera edilizia alla normativa urbanistico-edilizia vigente e che l'intervento del Consiglio comunale finirebbe per condizionare la volontà del Sindaco (Cfr. TAR Lazio, Sez. II, 15.10.1987 n. 1702).

Né la delibera adotta dal Consiglio Comunale può assumere legittimamente la forza ed il valore di un parere, atteso che in tal modo sarebbe palesemente alterato il procedimento tipico previsto per legge.

Secondo l'art. 1 della L. n. 10 del 1977, ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi e la esecuzione delle opere è subordinata a concessione da parte del sindaco, ai sensi della presente legge.

Ciò induce, senz'altro, il Collegio a ritenere fondata, oltre che assorbente e prevalente sulle altre, la prima censura con cui si contesta la competenza del Consiglio Comunale ad emanare un atto - sindacale - preordinato a negare il rilascio di una concessione edilizia.

Infatti, nel caso di specie, anche se il Sindaco del Comune di Monte Romano con nota n. 646 del 7.2.1997 ha comunicato alla società interessata il diniego impugnato, sostanzialmente l'emanazione del provvedimento negativo deriva dal Consiglio Comunale che, con delibera n. 48 del 29.11.1996, ha espresso le ragioni - sia pure insufficienti - del mancato rilascio della concessione edilizia.

Per tutte le ragioni espresse, il Collegio, assorbito l'esame di ogni altra censura, ritiene che il ricorso debba essere accolto e, conseguentemente, annullato il diniego impugnato perché viziato da incompetenza.

Sussistono, tuttavia, giustificati motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.

P. Q . M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,

Sezione Seconda,

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, proposto dalla Telecom Italia Mobile S.p.a., lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato nei sensi di cui in motivazione.

Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione seconda - nella Camera di Consiglio del 14 maggio 2003 con l'intervento dei Signori Magistrati:

Domenico LA MEDICA Presidente

Francesco GIORDANO Consigliere

Francesco RICCIO Consigliere Relatore

Il Presidente Il Consigliere est.

Depositata in Segreteria il 26 giugno 2003

un buon riferimento per valutare tale sentenza, ed relativi avvenimenti legislativi correlati, consiglio di visionare il seguente link:

http://xoomer.alice.it/albpales/Telefonia_mobile/toc-it.htm

Nokia - Comunica:


Nota informativa di prodotto: batteria Nokia BL-5C


Caro Cliente Nokia,

Questa è una informativa di prodotto relativa alla batteria BL-5C di marchio Nokia e prodotta da Matsushita Battery Industrial Co. Ltd in Giappone nel periodo tra Dicembre 2005 e Novembre 2006. Questa informativa non si riferisce a nessun’altra batteria Nokia.

Nokia ha rilevato che in casi eccezionalmente rari le batterie interessate potrebbero potenzialmente surriscaldarsi a causa di un corto circuito innescato durante la carica, causando una fuoriuscita della batteria dalla propria sede. Nokia sta lavorando in stretta collaborazione con Matsushita e coopererà con le autorità locali competenti per analizzare questa situazione.

Nokia utilizza diversi fornitori per le batterie BL-5C i quali hanno prodotto complessivamente più di 300 milioni di batterie BL-5C. Questa informativa è relativa esclusivamente ai 46 milioni di batterie prodotte da Matsushita fra Dicembre 2005 e Novembre 2006. Si sono verificati circa 100 incidenti di surriscaldamento in tutto il mondo. Non sono stati riportati significativi danni a persone o cose.

I consumatori che possiedono una delle batterie BL-5C oggetto di questa nota informativa devono sapere che i circa 100 casi riportati di incidenti sono avvenuti mentre la batteria era in carica.
A quanto risulta a Nokia questo problema non riguarda altri usi del telefono cellulare.
I consumatori che lo ritengono opportuno possono tenere sotto controllo i propri telefoni cellulari che hanno un batteria BL-5C oggetto di questa informativa mentre sono in carica.

Nonostante gli incidenti relativi alle batterie BL-5C prodotte da Matsushita nel periodo specificato siano stati molti rari, Nokia e Matsushita offrono ai consumatori che lo desiderano, la sostituzione gratuita delle batterie oggetto di questa nota informativa.

Le batterie BL-5C oggetto di questa informativa sono utilizzate nei seguenti modelli Nokia o vendute separatamente come accessori:


Nokia 1100, Nokia 1100c, Nokia 1101, Nokia 1108, Nokia 1110, Nokia 1112, Nokia 1255, Nokia 1315, Nokia 1600, Nokia 2112, Nokia 2118, Nokia 2255, Nokia 2272, Nokia 2275, Nokia 2300, Nokia 2300c, Nokia 2310, Nokia 2355, Nokia 2600, Nokia 2610, Nokia 2610b, Nokia 2626, Nokia 3100, Nokia 3105, Nokia 3120, Nokia 3125, Nokia 6030, Nokia 6085, Nokia 6086, Nokia 6108, Nokia 6175i, Nokia 6178i, Nokia 6230, Nokia 6230i, Nokia 6270, Nokia 6600, Nokia 6620, Nokia 6630, Nokia 6631, Nokia 6670, Nokia 6680, Nokia 6681, Nokia 6682, Nokia 6820, Nokia 6822, Nokia 7610, Nokia N70, Nokia N71, Nokia N72, Nokia N91, Nokia E50, Nokia E60

Questa nota informativa include anche i seguenti accessori:

Nokia Wireless GPS Module LD-1W,
Nokia Wireless GPS Module LD-3W


“Nokia” e “BL-5C” sono stampati sul fronte della batteria. Sul retro della batteria, il marchio Nokia appare in alto, mentre il codice identificativo del prodotto (consistente in 26 caratteri) si trova in basso. Se il codice identificativo del prodotto non è composto da 26 caratteri, la batteria non è oggetto della nota informativa.

Per sapere se la tua batteria è interessata da questa nota informativa, sei pregato di seguire le due indicazioni riportate qui di seguito:

1) Spegni il tuo dispositivo mobile e controlla il modello della batteria. Se la tua batteria non è del modello BL-5C, questo avviso non si rivolge a te e il tuo prodotto non verrà sostituito

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2) Se la tua batteria è del modello BL-5C, rimuovila e controlla i 26 caratteri identificativi sul retro della batteria. Inserisci il codice identificativo nel campo sottostante e sarai avvisato se la tua batteria potràessere sostituita. Se il codice identificativo del prodotto non è composto da 26 caratteri, la batteria non è oggetto della nota informativa

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Andando sul link seguente potrete inserire il vostro codice batteria e sapere se il prodotto da Voi posseduto sarà da cambiare o no! Il link da visitare è:



http://batteryreplacement.nokia.com/batteryreplacement/it-IT/


(Per visitare i link proposti se non attivi, effettuare il "Copia/Incolla" dell'indirizzo).



Fonte Originale : Nokia@